venerdì 7 marzo 2014
Formazione datori di lavoro che hanno assunto l’incarico di RSPP
L’All. II del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro possa assumere l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- Datori di lavoro di aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- Datori di lavoro di aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- Datori di lavoro di aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- Altre aziende fino a 200 lavoratori
Sono escluse alcune tipologie di aziende industriali esposte a rischi particolari.
L’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 prevedono che i Datori di lavoro che hanno assunto l’incarico di RSPP effettuino un corso di formazione specifico, la cui durata è funzione del livello di rischio definito dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.
In particolare il corso di formazione succitato ha la seguente durata:
- per attività a rischio BASSO: 16 h
- per attività a rischio MEDIO: 32 h
- per attività a rischio ALTO: 48 h
AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro che hanno assunto l’incarico di RSPP devono effettuare con cadenza quinquennale un corso di aggiornamento, la cui durata è funzione del livello di rischio definito dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. In particolare il corso di aggiornamento ha la seguente durata:
- per attività a rischio BASSO: 6 h
- per attività a rischio MEDIO: 10 h
- per attività a rischio ALTO: 14 h
INFORMAZIONI
Se siete interessati, ma volete richiedere maggiori dettagli potete contattarci.
Siamo a vostra disposizione.
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